“Le Amministrazioni Pubbliche Locali hanno potestàcpianificatoria sull’istituzione di aree pedonali.”

Questo è quello che ha stabilito una recente sentenza del TAR Lombardia (Milano, Sezione II, sentenza 22 luglio 2026, n. 3860) che ha respinto il ricorso contro i provvedimenti con cui il Comune di Milano aveva disposto la pedonalizzazione di una strada del centro cittadino.

  • Punti Chiave della Sentenza del TAR
  • Cos’è un’area pedonale: Secondo il Collegio, creare un’area pedonale è una scelta di pianificazione del traffico (regolata dal Codice della strada). L’amministrazione comunale la decide bilanciando vari interessi pubblici, come la sicurezza stradale, l’ambiente, la qualità della vita e la valorizzazione dei luoghi storici.
  • Niente regole ordinarie sulla partecipazione: Trattandosi di un atto di pianificazione, il TAR ha chiarito che non si applicano le normali regole di partecipazione dei cittadini previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). Le garanzie di partecipazione vanno cercate nelle procedure specifiche stabilite per questi strumenti.
  • Come si motiva la decisione: Le motivazioni di un atto di pianificazione non devono per forza essere scritte tutte dentro il provvedimento finale, ma possono emergere dall’insieme dell’istruttoria e dei documenti del procedimento. Il giudice non può sostituirsi alle scelte dell’amministrazione, a meno che non siano palesemente arbitrarie.
  • Autonomia delle richieste dei privati: Una richiesta da parte di privati per modificare uno spazio pubblico non fa partire in automatico il procedimento per creare un’area pedonale. I procedimenti sulla viabilità e quelli sulla sistemazione urbana possono infatti andare avanti in modo parallelo e indipendente.

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